Detrazione Farmaci e Dichiarazione dei Redditi

12/05/2017by Staff Leva

Nelle dichiarazioni dei redditi 730/17 e redditi persone fisiche 2017 è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto di farmaci, certificate dalla presentazione di fattura o da scontrino fiscale (c.d. scontrino parlante).

Tali spese, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2017 al 19% per l’importo eccedente la franchigia di euro 129,11.

Nello scontrino devono essere indicati:
– la natura, la quantità dei prodotti acquistati
– il codice fiscale dell’acquirente
– il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale.

Poiché in farmacia è possibile comprare medicinali, parafarmaci e altri prodotti è necessario conoscere quelle che sono realmente deducibili.

Danno diritto alla detrazione gli scontrini fiscali con le diciture:
Ticket: questa dicitura è per i medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario e pertanto da diritto alla detrazione.
Omeopatici: i farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi sono equiparati. Sono definiti come “quelli ottenuti mediante un processo descritto dalle farmacopee europee o, in sua assenza, dalle farmacopee ufficiali degli stati membri”.
AIC (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): per motivi di privacy lo scontrino può indicare, anziché il nome specifico del farmaco, un codice univoco di autorizzazione che riconduce inequivocabilmente a quell’unico farmaco.
Farmaco, medicinale, f.co ed altre abbreviazioni riferite a farmaci
– Farmaco/medicinale preparazione galenica: sono medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente. Sono detraibili solo è specificata la loro natura per questo è necessaria l’indicazione farmaco/medicinale.
– SOP-OTC: sono sigle utilizzate per medicinali che non necessitano di prescrizione medica e sono suddivisi tra medicinali da banco o di automedicazione (OTC). Trattandosi di medicinali sono detraibili.
Medicinali Fitoterapici: sono medicinali che contengono esclusivamente sostanze vegetali, ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Sono detraibili esclusivamente quando sono medicinali.

Non danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:
integratori alimentari: somministrati per ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, non vengono considerati dei medicinali e pertanto non sono detraibili.
parafarmaci: le spese relative all’acquisto di parafarmaci (prodotti fitoterapici, pomate, colliri, etc.)  non possono essere equiparate a quella dei medicinali.

Nella dichiarazione dei redditi precompilata sono comprese le spese mediche.
I medici hanno dovuto comunicare, grazie al sistema tessera sanitaria, tutti i dati in loro possesso all’Agenzia delle Entrate suddivisi per singolo contribuente tramite il codice fiscale.
L’obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie è stato introdotto per permettere all’Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilati (730 e Unico PF).

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Le informazioni contenute in questo articolo non devono in alcun modo sostituire il rapporto dottore-paziente; si raccomanda al contrario di chiedere il parere del proprio medico prima di mettere in pratica qualsiasi consiglio od indicazione riportata.

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